A seguito del ricorso presentato dinnazi al Tar del Lazio da parte di alcuni cacciatori residenti nella Provincia di Roma che contestavano la legittimità del Regolamento di accesso all’ATCRI2, a seguito della Camera di Consiglio del 31 agosto 2005 il
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA
Registro Ordinanze: 4685/2005
Registro Generale: 6981/2005
si e pronunciato con la seguente:
ORDINANZA
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
della nota ATCRI/2, datata 16. 17 e 19.5.2005, inviata con diversi numeri di protocollo per ciascun ricorrente, a mezzo posta e ricevuta il 18.5.2005, con la quale il Direttore del’ATRC/2 ha comunicato che la domanda presentata dai ricorrenti per essere iscritti con II ATC per la stagione venatoria 2005/2006 non è accolta, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti preordinati, presupposti e consequenziali comunque connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI DUE ATCRI/2
PROVINCIA DI RIETI
Udito il relatore Primo e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Considerato:
- che non sembra essere stato tempestivamente impugnato l’atto lesivo, pur debitamente pubblicato e comunicato ai singoli ricorrenti;
- che le censure di ordine processuale non appaiono, ad un primo esame, fondate, anche in relazione alla natura dovuta del diniego;
- che la motivata previsione di un contributo straordinario di importo non irragionevole sembra riconducibile all’ambito di discrezionalità del soggetto gestore;
- che non si appalesa comunque, un danno grave ed irreparabile, potendo i ricorrenti scegliere se pagare l’esiguo importo richiesto ovvero svolgere attività venatoria nel proprio ambito di residenza;
Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare in epigrafe;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 31 Agosto 2005